(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 220)
                              Art. 220. 
(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte  del
                              fallito). 
 
  E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il  fallito,  il
quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco  nominativo
dei suoi  creditori  denuncia  creditori  inesistenti  od  omette  di
dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere  nell'inventario,
ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16,  n.  3,  e
49. 
  Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad
un anno.