(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 222)
                              Art. 222. 
(Fallimento delle  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
                             semplice). 
 
  Nel fallimento delle societa' in nome collettivo e  in  accomandita
semplice le disposizioni del presente  capo  si  applicano  ai  fatti
commessi dai soci illimitatamente responsabili.