(Codice della navigazione-art. 278)
                              Art. 278. 
                   (Costituzione della societa'). 
 
  I comproprietari  possono  costituirsi  in  societa'  di  armamento
mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti  i
caratisti,  ovvero  mediante  deliberazione  della  maggioranza   con
sottoscrizione autenticata dei consenzienti. 
 
  Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di  costituzione
ovvero con  deliberazione  presa  ad  unanimita',  ciascun  caratista
partecipa alla societa' in ragione della sua quota di interesse nella
nave.