Art. 278.
(Costituzione della societa').
I comproprietari possono costituirsi in societa' di armamento
mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i
caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con
sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione
ovvero con deliberazione presa ad unanimita', ciascun caratista
partecipa alla societa' in ragione della sua quota di interesse nella
nave.