(Codice della navigazione-art. 279)
                              Art. 279. 
              (Pubblicita' dell'atto di costituzione). 
 
  L'atto  di  costituzione  deve  essere   reso   pubblico   mediante
trascrizione  nel  registro  di   iscrizione   della   nave   o   del
galleggiante, nonche', per le  navi  maggiori,  mediante  annotazione
sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere  pubblicate  le
successive variazioni e lo scioglimento della societa'. 
 
  La pubblicita' deve  essere  richiesta  all'ufficio  di  iscrizione
della  nave  o  del  galleggiante.  Per  l'annotazione  sull'atto  di
nazionalita', se la nave trovasi fuori  del  porto  d'iscrizione,  si
applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. 
 
  Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella  matricola  e  le
annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze  della
matricola.