Art. 279.
(Pubblicita' dell'atto di costituzione).
L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante, nonche', per le navi maggiori, mediante annotazione
sull'atto di nazionalita'. Analogamente devono essere pubblicate le
successive variazioni e lo scioglimento della societa'.
La pubblicita' deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di
nazionalita', se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si
applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull'atto di nazionalita' prevalgono le risultanze della
matricola.