Art. 280.
(Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione).
Chi domanda la pubblicita' deve consegnare all'ufficio competente
copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di
costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
La nota deve contenere:
a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la
residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di individuazione della nave;
c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;
d) il nome e la paternita' del gerente e l'indicazione dei suoi
poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve
altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.