(Codice della navigazione-art. 280)
                              Art. 280. 
      (Documenti per la pubblicita' dell'atto di costituzione). 
 
  Chi domanda la pubblicita' deve consegnare  all'ufficio  competente
copia in forma autentica della scrittura  o  della  deliberazione  di
costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. 
 
  La nota deve contenere: 
  a) il nome, la paternita',  la  nazionalita',  il  domicilio  o  la
residenza dei comproprietari; 
  b) gli elementi di individuazione della nave; 
  c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo; 
  d) il nome e la paternita' del gerente  e  l'indicazione  dei  suoi
poteri. 
 
  Nel caso  di  deliberazione  presa  a  maggioranza,  la  nota  deve
altresi' indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.