(Codice della navigazione-art. 281)
                              Art. 281. 
      (Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione). 
 
  L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della  costituzione
della  societa'  di  armamento,  provvede   alla   esecuzione   delle
formalita' indicate nell'articolo 256.