Art. 282.
(Pubblicita' a cura del gerente).
Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma
degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare
all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in
forma autentica dell'atto di nomina, perche' gli estremi di questo,
con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel
registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati
sull'atto di nazionalita'.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita' dell'atto
di costituzione, se questa non e' stata richiesta a norma
dell'articolo 279.