(Codice della navigazione-art. 282)
                              Art. 282. 
                  (Pubblicita' a cura del gerente). 
 
  Quando la nomina del gerente non sia stata resa  pubblica  a  norma
degli  articoli  precedenti,  il  gerente  medesimo  deve  consegnare
all'ufficio di iscrizione della nave  o  del  galleggiante  copia  in
forma autentica dell'atto di nomina, perche' gli estremi  di  questo,
con l'indicazione  dei  poteri  conferitigli,  siano  trascritti  nel
registro di iscrizione e, se  trattasi  di  nave  maggiore,  annotati
sull'atto di nazionalita'. 
 
  In pari tempo il gerente deve richiedere la  pubblicita'  dell'atto
di  costituzione,  se  questa  non  e'  stata   richiesta   a   norma
dell'articolo 279.