Art. 283.
(Responsabilita' dei comproprietari).
Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari
sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote
sociali; ma la responsabilita' dei comproprietari che non hanno
consentito alla costituzione della societa' non puo' superare
l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
Il debito complessivo della societa' di armamento puo' essere
limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.