(Codice della navigazione-art. 283)
                              Art. 283. 
                (Responsabilita' dei comproprietari). 
 
  Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i  comproprietari
sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote
sociali; ma la  responsabilita'  dei  comproprietari  che  non  hanno
consentito  alla  costituzione  della  societa'  non  puo'   superare
l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave. 
 
  Il debito complessivo  della  societa'  di  armamento  puo'  essere
limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.