Art. 284.
(Effetti della mancanza di pubblicita').
In mancanza della pubblicita' prescritta per la costituzione i
comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della societa', fino a
che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno
che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicita' prescritta nell'articolo 282, il
gerente e' personalmente responsabile verso i terzi delle
obbligazioni assunte per la gestione sociale.