(Codice della navigazione-art. 284)
                              Art. 284. 
              (Effetti della mancanza di pubblicita'). 
 
  In mancanza della pubblicita'  prescritta  per  la  costituzione  i
comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. 
 
  Le successive variazioni e lo scioglimento della societa',  fino  a
che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a  meno
che si provi che questi ne erano a conoscenza. 
 
  In mancanza della  pubblicita'  prescritta  nell'articolo  282,  il
gerente  e'  personalmente   responsabile   verso   i   terzi   delle
obbligazioni assunte per la gestione sociale.