Art. 285.
(Ripartizione degli utili e delle perdite).
Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di
costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma
dell'articolo 278, gli utili e le perdite della societa' di armamento
si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle
rispettive quote sociali.
Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla
costituzione della societa' possono liberarsi dalla partecipazione
alle perdite, abbandonando la loro quota di proprieta' della nave.