(Codice della navigazione-art. 285)
                              Art. 285. 
             (Ripartizione degli utili e delle perdite). 
 
  Quando  non  sia  diversamente   stabilito   nella   scrittura   di
costituzione  o  nella  deliberazione  prevista  nel  secondo   comma
dell'articolo 278, gli utili e le perdite della societa' di armamento
si ripartiscono fra  tutti  i  comproprietari  in  proporzione  delle
rispettive quote sociali. 
 
  Tuttavia  i  comproprietari   che   non   hanno   consentito   alla
costituzione della societa' possono  liberarsi  dalla  partecipazione
alle perdite, abbandonando la loro quota di proprieta' della nave.