(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 337)
                              Art. 337. 
                  (Bandiera delle navi mercantili) 

 
  La bandiera nazionale da usarsi dalle navi  mercantili  deve  avere
l'altezza eguale ai due terzi della larghezza. 
  La bandiera nazionale e' alzata all'asta di poppa, o all'estremita'
del picco o dell'antenna di poppa. 
  Le navi mercantili non possono alzare la fiamma  e  le  insegne  di
comando adoperate dalle navi da guerra.