Art. 339. (Uso della bandiera in porto) In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennita' civili e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole. Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorita' marittima. La bandiera deve essere altresi' alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto.