(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 339)
                              Art. 339. 
                    (Uso della bandiera in porto) 

 
  In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste
nazionali, in tutte le solennita'  civili  e  quando  viene  ordinato
dall'autorita' marittima mercantile; essa si  alza  alle  otto  e  si
ammaina al tramonto del sole. 
  Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili  alzano  la
gala di bandiera  nelle  feste  nazionali  e  quando  venga  ordinato
dall'autorita' marittima. 
  La bandiera deve essere altresi' alzata  all'entrata  nei  porti  e
all'uscita, nonche' durante i movimenti in porto.