(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 341)
                              Art. 341. 
                (Uso della bandiera di Stato estero) 

 
  L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri
all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza
nelle  loro  acque  territoriali  e'  regolato,   a   condizione   di
reciprocita',  dagli  usi  internazionali.  Quando  viene  alzata  la
bandiera  di  Stati  esteri  deve  essere  sempre  alzata  al   picco
dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera  nazionale
italiana. 
  Nelle feste nazionali e  nelle  solennita'  civili  di  uni>  Stato
estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto  o
nelle acque territoriali di detto Stato,  deve  domandare  istruzioni
all'autorita' consolare per  l'uso  della  bandiera  nazionale  e  di
quella dello Stato estero.