Art. 214 1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato, quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre. 2. Fino all'elaborazione dei bilanci per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunita' delle anticipazioni senza interesse che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione dei bilanci stessi. 3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita', di cui all'art. 186, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata. Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.