(Trattato-art. 214)
                              Art. 214 
 
  1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla  data  dell'entrata
in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia,
l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno  successivo  all'anno
dell'entrata in vigore del Trattato, quando tale  entrata  in  vigore
venga a cadere nel corso del secondo semestre. 
  2. Fino all'elaborazione dei bilanci per il  primo  esercizio,  gli
Stati  membri  versano  alla  Comunita'  delle  anticipazioni   senza
interesse che vanno in deduzione dei contributi  finanziari  relativi
all'esecuzione dei bilanci stessi. 
  3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il
regime applicabile agli altri agenti della Comunita', di cui all'art. 
186,  ciascuna  istituzione  provvede  all'assunzione  del  personale
necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata. 
  Ogni istituzione  esamina  unitamente  al  Consiglio  le  questioni
relative al numero,  alla  retribuzione  e  alla  ripartizione  degli
impieghi.