Art. 238. Le casse correnti delle tesorerie hanno due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute, una dal tesoriere, l'altra dal controllore. Le casse di riserva ne hanno tre pure a congegni differenti, e le chiavi si conservano una dal tesoriere, l'altra dal controllore e la terza dall'intendente di finanza per le tesorerie provinciali, e dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato per la tesoreria centrale.