Art. 239. Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d'entrata e d'uscita. Un esemplare di tale registro e' pure tenuto da ciascuno degli ufficiali che custodiscono una delle chiavi della cassa. Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro specificatamente per ciascuna specie di monete, e convalidarsi colla soscrizione degl'intervenuti.