(Regolamento-art. 239)
 
                              Art. 239. 
 
  Nella cassa di riserva si  tiene  racchiuso  il  relativo  registro
d'entrata e d'uscita. 
 
  Un esemplare di tale registro e'  pure  tenuto  da  ciascuno  degli
ufficiali che custodiscono una delle chiavi della cassa. 
 
  Ogni  introduzione  od  estrazione   di   valori   deve   eseguirsi
coll'intervento di chi tiene le chiavi  della  cassa,  allibrarsi  in
tutti gli esemplari del registro specificatamente per ciascuna specie
di monete, e convalidarsi colla soscrizione degl'intervenuti.