Art. 241. In ogni tesoreria provinciale e presso la tesoreria centrale vi e' un controllore, che esercita le sue funzioni sotto la immediata dipendenza dello intendente di finanza per le tesorerie provinciali, e del direttore generale del tesoro per la tesoreria centrale. I controllori prestano la cauzione prescritta e rispondono in solidum coi tesorieri dell'integrita' dei fondi esistenti in cassa e del regolare andamento dei servizi, per tutte le operazioni ed atti rispetto ai quali il riscontro e l'intervento dei detti controllori e' stabilito dalle istruzioni approvate col regio decreto 19 gennaio 1882, n. 630 (serie 3ยช), e dal presente regolamento.