(Regolamento-art. 241)
 
                              Art. 241. 
 
  In ogni tesoreria provinciale e presso la tesoreria centrale vi  e'
un controllore, che esercita  le  sue  funzioni  sotto  la  immediata
dipendenza dello intendente di finanza per le tesorerie  provinciali,
e del direttore generale del tesoro per la tesoreria centrale. 
 
  I controllori prestano  la  cauzione  prescritta  e  rispondono  in
solidum coi tesorieri dell'integrita' dei fondi esistenti in cassa  e
del regolare andamento dei servizi, per tutte le operazioni  ed  atti
rispetto ai quali il riscontro e l'intervento dei  detti  controllori
e' stabilito dalle istruzioni approvate col regio decreto 19  gennaio
1882, n. 630 (serie 3ยช), e dal presente regolamento.