(Regolamento-art. 246)
 
                              Art. 246. 
 
  Le verifiche delle casse delle tesorerie  devono  eseguirsi  almeno
una volta al mese dagli intendenti di  finanza  assistiti  dai  primi
ragionieri,  e  col  concorso  dei   tesorieri   e   dei   rispettivi
controllori. 
 
  Possono  anche  aver  luogo   delle   verificazioni   straordinarie
ogniqualvolta l'intendente di finanza o  il  direttore  generale  del
tesoro lo credano necessario. 
 
  I prefetti hanno pure facolta' di  far  procedere  a  verificazioni
straordinarie delle casse della tesoreria della rispettiva provincia. 
 
  Del processo verbale compilato nell'eseguire  la  verificazione  un
esemplare e'  lasciato  al  tesoriere,  un  altro  all'intendente  di
finanza ed un  terzo  vien  trasmesso  alla  Direzione  generale  del
tesoro. La verifica della cassa della tesoreria  centrale  deve  pure
essere eseguita almeno una volta al mese dal direttore  generale  del
tesoro o da un suo delegato, col concorso del  tesoriere  centrale  e
del controllore.