Art. 246. Le verifiche delle casse delle tesorerie devono eseguirsi almeno una volta al mese dagli intendenti di finanza assistiti dai primi ragionieri, e col concorso dei tesorieri e dei rispettivi controllori. Possono anche aver luogo delle verificazioni straordinarie ogniqualvolta l'intendente di finanza o il direttore generale del tesoro lo credano necessario. I prefetti hanno pure facolta' di far procedere a verificazioni straordinarie delle casse della tesoreria della rispettiva provincia. Del processo verbale compilato nell'eseguire la verificazione un esemplare e' lasciato al tesoriere, un altro all'intendente di finanza ed un terzo vien trasmesso alla Direzione generale del tesoro. La verifica della cassa della tesoreria centrale deve pure essere eseguita almeno una volta al mese dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, col concorso del tesoriere centrale e del controllore.