(Allegato-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
                 (Conservazione delle registrazioni) 
 
  1. Gli intermediari tengono, per tutti i  servizi  prestati  e  per
tutte le attivita' e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti
a consentire alla Consob di verificare il  rispetto  delle  norme  in
materia  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e  di   servizi
accessori,  e  in  particolare  l'adempimento  degli   obblighi   nei
confronti dei clienti o potenziali clienti. 
 
  2. Le registrazioni conservate a norma della  presente  Parte  sono
fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per  un
periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per  un  periodo
fino a sette anni. 
 
  3. Gli intermediari di cui all'articolo 87 applicano  gli  articoli
72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565. 
 
  4. Le disposizioni della presente Parte  si  applicano  anche  alle
succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.