Art. 94. (Conservazione delle registrazioni) 1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e per tutte le attivita' e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori, e in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. 2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni. 3. Gli intermediari di cui all'articolo 87 applicano gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565. 4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.