(Allegato-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle  comunicazioni
                            elettroniche) 
 
  1.  Le  registrazioni  di  cui  all'articolo  94   comprendono   la
registrazione delle conversazioni telefoniche o  delle  comunicazioni
elettroniche riguardanti le operazioni concluse nella prestazione dei
servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a),  b)  c),  c-bis),
d), e) ed f) del Testo Unico. 
 
  2.  Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle  conversazioni
telefoniche  e  alle   comunicazioni   elettroniche   finalizzate   a
concludere  operazioni  nell'ambito  della  prestazione  dei  servizi
indicati al comma 1 che non hanno condotto all'effettiva  conclusione
di operazioni o alla prestazione di servizi. 
 
  3. Ai fini dei commi 1 e 2,  gli  intermediari  adottano  tutte  le
misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche  e  le
comunicazioni   elettroniche   effettuate,   trasmesse   o   ricevute
attraverso  apparecchiature  da  essi  fornite  a  un   impiegato   o
collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. Gli  intermediari
adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato  o
collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private
conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non  siano
in grado di registrare o copiare. 
 
  4. Gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le
conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra  loro  intercorrenti
che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. 
 
  Tale comunicazione puo' essere effettuata  una  sola  volta,  prima
della prestazione di servizi di investimento. 
 
  5. Gli intermediari si astengono dal fornire per telefono i servizi
di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini ai clienti se essi
non hanno preventivamente ricevuto la comunicazione di cui  al  comma
4. 
 
  6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti  tramite  canali
diversi da quello telefonico, a condizione  che  venga  impiegato  un
supporto  durevole  quale  posta,  fax,  posta  elettronica  o  altra
documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti  nel  corso
di  riunioni.  Il  contenuto  delle  conversazioni  intercorse   alla
presenza del  cliente  puo'  essere  registrato  mediante  verbali  o
annotazioni scritte. Tali ordini sono  considerati  equivalenti  agli
ordini ricevuti per telefono.