Art. 95. (Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche) 1. Le registrazioni di cui all'articolo 94 comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) c), c-bis), d), e) ed f) del Testo Unico. 2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche finalizzate a concludere operazioni nell'ambito della prestazione dei servizi indicati al comma 1 che non hanno condotto all'effettiva conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un impiegato o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare. 4. Gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata una sola volta, prima della prestazione di servizi di investimento. 5. Gli intermediari si astengono dal fornire per telefono i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini ai clienti se essi non hanno preventivamente ricevuto la comunicazione di cui al comma 4. 6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente puo' essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.