(Testo unico imposte sui redditi-art. 216)
                              ART. 216 
Disposizioni  speciali  sulla  tassazione  del  trattamento  di  fine
                              rapporto 
(articolo 24-bis, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
                                148) 
 
1. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del  servizio  di
cui  all'articolo  24-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo   14
settembre 2015, n. 148, accetta l'offerta di un contratto  di  lavoro
con altro datore, la cui impresa  non  presenta  assetti  proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli  dell'impresa  del  datore  in
essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto  di
lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto.  Le
eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al
regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.