ART. 216
Disposizioni speciali sulla tassazione del trattamento di fine
rapporto
(articolo 24-bis, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148)
1. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di
cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, accetta l'offerta di un contratto di lavoro
con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in
essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF
delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di
lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le
eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al
regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.