(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 112)
                              Art. 112 
 
 
         Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza 
 
    1. I  provvedimenti  del  giudice  amministrativo  devono  essere
eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti. 
    2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta  per  conseguire
l'attuazione: 
    a)  delle  sentenze  del  giudice   amministrativo   passate   in
giudicato; 
    b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi
del giudice amministrativo; 
    c)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario,  al  fine  di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; 
    d)  delle  sentenze  passate   in   giudicato   e   degli   altri
provvedimenti ad esse equiparati per i  quali  non  sia  previsto  il
rimedio  dell'ottemperanza,  al  fine   di   ottenere   l'adempimento
dell'obbligo  della  pubblica  amministrazione  di  conformarsi  alla
decisione; 
    e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. 
    3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento  di
somme  a  titolo  di  rivalutazione  e  interessi  maturati  dopo  il
passaggio in giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento
dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione  o  elusione
del giudicato. 
    4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta  la
connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30,  comma  5,  nel
termine ivi stabilito. In tal caso il  giudizio  di  ottemperanza  si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario. 
    5. Il ricorso di cui al presente articolo  puo'  essere  proposto
anche al fine di ottenere chiarimenti in  ordine  alle  modalita'  di
ottemperanza.