(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 113)
                              Art. 113 
 
 
                      Giudice dell'ottemperanza 
 
    1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma
2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il  provvedimento  della
cui  ottemperanza  si  tratta;  la  competenza   e'   del   tribunale
amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in
appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto  dispositivo  e
conformativo dei provvedimenti di primo grado. 
    2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c),  d)  ed
e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella
cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso  la  sentenza  di
cui e' chiesta l'ottemperanza.