Art. 115 Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva 1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. 2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. 3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.