(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 115)
                              Art. 115 
 
 
Titolo  esecutivo  e   rilascio   di   estratto   del   provvedimento
                giurisdizionale con formula esecutiva 
 
    1. Le  pronunce  del  giudice  amministrativo  che  costituiscono
titolo esecutivo sono  spedite,  su  richiesta  di  parte,  in  forma
esecutiva. 
    2.  I  provvedimenti  emessi  dal  giudice   amministrativo   che
dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche
per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di
procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. 
    3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo
non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.