(CODICE CIVILE-art. 212)
                              Art. 212. 
 
         (Amministrazione e godimento dei beni parafernali). 
 
  La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali. 
 
  Se al marito e' stata conferita la  procura  ad  amministrare  tali
beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli e' tenuto  verso
la moglie come qualunque altro procuratore. 
 
  Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie
non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li  ha
goduti con procura ma senza l'obbligo di  render  conto  dei  frutti,
egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del
matrimonio, sono  tenuti  a  consegnare  i  frutti  esistenti  e  non
rispondono per quelli gia' consumati.