(Convenzione - art. 193)
                            Articolo 193 
Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali 
   Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse
naturali secondo le proprie politiche  in  ambito  ambientale  e  nel
rispetto del proprio obbligo di proteggere  e  preservare  l'ambiente
marino.