(Convenzione - art. 194)
                            Articolo 194 
Misure  atte  a  prevenire,  ridurre   e   tenere   sotto   controllo
                 l'inquinamento dell'ambiente marino 
   1. Gli Stati adottano, singolarmente o  congiuntamente  secondo  i
casi, tutte le misure  conformi  alla  presente  Convenzione  atte  a
prevenire,  ridurre   e   tenere   sotto   controllo   l'inquinamento
dell'ambiente marino quale ne sia la fonte, usando  a  tal  fine  gli
strumenti piu' idonei in loro possesso secondo le loro  capacita',  e
si adoperano  per  armonizzare  le  rispettive  politiche  in  questo
ambito. 
   2. Gli Stati adottano tutte  le  necessarie  misure  affinche'  le
attivita' condotte sotto  la  loro  giurisdizione  e  sotto  il  loro
controllo siano condotte in modo  tale  da  non  provocare  danni  da
inquinamento ad altri Stati e  al  loro  ambiente,  e  l'inquinamento
eventualmente causato da incidenti o da  attivita'  svolte  sotto  la
loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di la'  delle  zone
dove essi esercitano  diritti  sovrani  conformemente  alla  presente
Convenzione. 
   3. Le misure adottate conformemente alla  presente  Parte  debbono
prevedere tutte le  possibili  fonti  di  inquinamento  dell'ambiente
marino. 
   In particolare debbono includere, tra l'altro, provvedimenti  atti
a limitare al massimo: 
   a) il versamento di sostanze  tossiche,  dannose  o  nocive  e  in
particolare quelle non degradabili provenienti da fonti  terrestri  o
dall'atmosfera, o da immissione; 
   b) l'inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai
provvedimenti intesi a  prevenire  incidenti,  e  a  fronteggiare  le
emergenze,  garantendo  la  sicurezza  delle  operazioni   in   mare,
prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e  regolamentando  la
progettazione,  la  costruzione,  l'armamento,  le  operazioni  e  la
condotta delle navi; 
   c)  l'inquinamento  prodotto   da   installazioni   e   macchinari
utilizzati  per  l'esplorazione  o  lo  sfruttamento  delle   risorse
naturali  del  fondo  marino  e  del  sottosuolo,   con   particolare
riferimento  ai  provvedimenti  intesi  a  prevenire  incidenti  e  a
fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza  delle  operazioni
in  mare,  e  regolamentando  la   progettazione,   la   costruzione,
l'armamento, le operazioni e la conduzione di  tali  installazioni  e
macchinari; 
   d)   l'inquinamento   prodotto   da    altre    installazioni    o
apparecchiature che operano  nell'ambiente  marino,  con  particolare
riferimento  ai  provvedimenti  intesi  a  prevenire  incidenti  e  a
fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in
mare e regolamentando la progettazione, la costruzione,  l'armamento,
le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature. 
   4. Nell'adottare misure atte a prevenire, ridurre o  tenere  sotto
controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati si astengono
da ogni interferenza ingiustificata nelle  attivita'  condotte  dagli
altri Stati nell'esercizio dei loro diritti e  nell'assolvimento  dei
loro obblighi conformemente alla presente Convenzione. 
   5. Le misure adottate conformemente alla presente Parte  includono
quelle  necessarie  a  proteggere  e  preservare  ecosistemi  rari  o
delicati, come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o
in via di estinzione e altre forme di vita marina.