Articolo 195 Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro Nell'adottare misure per prevenire ridurre, e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra, e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro.