(Convenzione - art. 195)
                            Articolo 195 
Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare
                un tipo di inquinamento con un altro 
   Nell'adottare  misure  per  prevenire  ridurre,  e  tenere   sotto
controllo l'inquinamento  dell'ambiente  marino,  gli  Stati  debbono
agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni
o rischi da un'area ad un'altra, e da  non  trasformare  un  tipo  di
inquinamento in un altro.