(Convenzione - art. 196)
                            Articolo 196 
Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove 
   1. Gli Stati adottano ogni misura  atta  a  prevenire,  ridurre  o
tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva
dall'impiego di  tecnologie  poste  sotto  la  loro  giurisdizione  o
controllo, oppure dall'introduzione  intenzionale  o  accidentale  di
specie, importate o nuove, in  una  parte  particolare  dell'ambiente
marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose. 
   2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente
Convenzione relativamente alla  prevenzione,  riduzione  e  controllo
dell'inquinamento dell'ambiente marino.