(Convenzione - art. 197)
                            Articolo 197 
             Cooperazione a livello mondiale o regionale 
   Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come  e'  piu'
opportuno, direttamente o  attraverso  le  competenti  organizzazioni
internazionali, per elaborare regole,  norme,  pratiche  e  procedure
raccomandate  e  coerenti  con  la  presente  Convenzione,  intese  a
proteggere  e  preservare  l'ambiente  marino,  tenendo  conto  delle
caratteristiche peculiari della regione.