(Convenzione - art. 198)
                            Articolo 198 
                Notifica di danni imminenti o in atto 
   Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze  indicative  di  un
pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino  imminente  o  in  atto,
avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo,
come pure le competenti organizzazioni internazionali.