(Convenzione - art. 201)
                            Articolo 201 
      Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente 
   Alla luce delle informazioni e  dei  dati  ricevuti  conformemente
all'articolo 200, gli Stati cooperano, direttamente o  attraverso  le
competenti  organizzazioni  internazionali,  per   definire   criteri
scientifici idonei  alla  formulazione  ed  elaborazione  di  regole,
norme, procedure e pratiche raccomandate  per  prevenire,  ridurre  e
tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.