Articolo 21 Azioni contro il gestore o contro il trasportatore §1 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del trasportatore contro il gestore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi. §2 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del gestore contro il trasportatore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.