(CODICE CIVILE-art. 2424)
                             Art. 2424. 
 
                      (Contenuto del bilancio). 
 
  Salve le disposizioni delle leggi  speciali  per  le  societa'  che
esercitano  particolari  attivita',   il   bilancio   deve   indicare
distintamente nel loro importo complessivo: 
  nell'attivo: 
    1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti; 
    2) gli immobili; 
    3) gli impianti e il macchinario; 
    4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno; 
    5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento; 
    6) i mobili; 
    7) le scorte di materie prime e le merci; 
    8) il danaro e i valori esistenti in cassa; 
    9) i titoli di credito a reddito fisso; 
    10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni  proprie
acquistate a norma dell'art. 2357; 
    11) i crediti verso la clientela; 
    12) i crediti verso banche; 
    13) i crediti verso societa' collegate; 
    14) gli altri crediti; 
  nel passivo: 
    1) il capitale  sociale  al  suo  valore  nominale,  distinguendo
l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre  categorie  di
azioni; 
    2) la riserva legale; 
    3) le riserve statutarie e facoltative; 
    4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro
il rischio di svalutazione dei beni; 
    5)  i  fondi  accantonati  per  indennita'  di  anzianita'  o  di
quiescenza del personale dipendente; 
    6) i debiti con garanzia reale; 
    7) i debiti verso fornitori; 
    8) i debiti verso banche ed altri sovventori; 
    9) i debiti verso societa' collegate; 
    10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte; 
    11) gli altri debiti della societa'; 
  nell'attivo e nel passivo: 
    1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti; 
    2) le altre partite di giro e i conti d'ordine. 
 
  Le obbligazioni di garanzia debbono essere  iscritte  in  bilancio,
anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso. 
 
  Sono vietati i compensi di partite.