Art. 2425. (Criteri di valutazione). Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri: 1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento; 2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio; 3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione; 4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea; 5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono; 6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione; 7) l'eventuale differenza in piu' tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione puo' essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformita' dei piani di ammortamento. Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo. Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.