(CODICE CIVILE-art. 2425)
                             Art. 2425. 
 
                      (Criteri di valutazione). 
 
  Nella  valutazione  degli  elementi   dell'attivo   devono   essere
osservati i seguenti criteri: 
    1) gli immobili, gli impianti, il  macchinario  e  i  mobili  non
possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e
la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta  in  proporzione
del loro deperimento  e  del  consumo  per  la  quota  corrispondente
all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di
ammortamento; 
    2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un
valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo  e
quello   desunto   dall'andamento   del   mercato    alla    chiusura
dell'esercizio; 
    3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di  utilizzazione
delle opere dell'ingegno, i diritti di  concessione  e  i  marchi  di
fabbrica non possono essere  iscritti  per  un  valore  superiore  al
prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve  essere  in  ogni
esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita  o
della diminuzione della loro utilizzazione; 
    4) il valore delle azioni e  dei  titoli  a  reddito  fisso  deve
essere determinato dagli amministratori,  secondo  il  loro  prudente
apprezzamento, tenendo presente,  per  i  titoli  quotati  in  borsa,
l'andamento   delle   quotazioni.   I   criteri   seguiti   in   tale
determinazione devono essere comunicati al  collegio  sindacale,  che
deve tenerne conto nella relazione all'assemblea; 
    5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per  un
importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio  delle
imprese alle quali si riferiscono; 
    6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore
di realizzazione; 
    7) l'eventuale differenza  in  piu'  tra  le  somme  dovute  alla
scadenza delle obbligazioni  emesse  e  quelle  ricavate  al  momento
dell'emissione  puo'  essere   iscritta   in   una   apposita   posta
dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni  esercizio  ammortizzata
una parte della differenza, in conformita' dei piani di ammortamento. 
 
  Le svalutazioni degli elementi  dell'attivo  possono  risultare  da
partite iscritte nel passivo,  separatamente  per  le  singole  poste
dell'attivo. 
 
  Se speciali ragioni richiedono una  deroga  alle  norme  di  questo
articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono  indicare
e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.