(CODICE CIVILE-art. 2425 ter)
                           Art. 2425-ter. 
 
                   (( (Rendiconto finanziario).)) 
 
  ((Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio  a  cui  e'
riferito il bilancio  e  per  quello  precedente,  l'ammontare  e  la
composizione delle disponibilita' liquide,  all'inizio  e  alla  fine
dell'esercizio,  ed  i  flussi  finanziari  dell'esercizio  derivanti
dall'attivita' operativa, da quella di  investimento,  da  quella  di
finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le  operazioni
con i soci.)) 
                                                              ((246)) 
 
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AGGIORNAMENTO (246) 
  Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che la presente modifica  si  applica  ai  bilanci  relativi  agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.