(CODICE CIVILE-art. 2427)
                             Art. 2427. 
 
                       (Valore di avviamento). 
 
  L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto
quando  e'  stata  pagata  una  somma  a  tale  titolo  nell'acquisto
dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non  superiore
al prezzo pagato. 
 
  Il valore di avviamento deve  essere  ammortizzato  nei  successivi
esercizi, secondo il prudente apprezzamento  degli  amministratori  e
dei sindaci.