Art. 2427. (Valore di avviamento). L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando e' stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato. Il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci.