(CODICE CIVILE-art. 2428)
                             Art. 2428. 
 
                          (Riserva legale). 
 
  Dagli  utili  netti  annuali  deve   essere   dedotta   una   somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire  un
fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale. 
 
  Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve
essere reintegrato a norma del comma precedente. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.