Art. 2429. (Fondi di anzianita' e di quiescenza). I fondi per indennita' di anzianita' o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli amministratori, quando la societa' non ha provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.