(CODICE CIVILE-art. 2429)
                             Art. 2429. 
 
               (Fondi di anzianita' e di quiescenza). 
 
  I fondi per indennita' di anzianita' o di quiescenza dei dipendenti
devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata,  stabilita
dagli amministratori, quando  la  societa'  non  ha  provveduto  alla
costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.