(CODICE CIVILE-art. 2430)
                             Art. 2430. 
 
                     (Sopraprezzo delle azioni). 
 
  Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni  ad  un
prezzo  superiore  al  loro  valore  nominale  non   possono   essere
distribuite fino a che la  riserva  legale  non  abbia  raggiunto  il
limite stabilito dall'art. 2428.