(CODICE CIVILE-art. 2433)
                             Art. 2433. 
 
                (Distribuzione degli utili ai soci). 
 
  L'assemblea che approva il bilancio  delibera  sulla  distribuzione
degli utili ai soci. 
 
  Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per  utili
realmente  conseguiti  e   risultanti   dal   bilancio   regolarmente
approvato. 
 
  Se si verifica una perdita del capitale  sociale,  non  puo'  farsi
luogo a ripartizione  di  utili  fino  a  che  il  capitale  non  sia
reintegrato o ridotto in misura corrispondente. 
 
  I dividendi erogati in violazione delle disposizioni  del  presente
articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno  riscossi  in  buona
fede in base a bilancio  regolarmente  approvato,  da  cui  risultano
utili netti corrispondenti.