(CODICE CIVILE-art. 2435)
                             Art. 2435. 
 
                    (Pubblicazione del bilancio). 
 
  Entro trenta  giorni  dall'approvazione  una  copia  del  bilancio,
corredata  dalle  relazioni  degli  amministratori  e  del   collegio
sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve  essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.