Art. 1485 
               Cause di ineleggibilita' al Parlamento 
 
1. Non  sono  eleggibili  a  deputati  gli  ufficiali  generali,  gli
ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate  dello  Stato,
nella circoscrizione del  loro  comando  territoriale.  La  causa  di
ineleggibilita'  e'  riferita  anche  alla  titolarita'  di  analoghe
cariche, ove esistenti, rivestite  presso  corrispondenti  organi  in
Stati esteri. La causa  di  ineleggibilita'  non  ha  effetto  se  le
funzioni esercitate sono  cessate  almeno  centottanta  giorni  prima
della data di scadenza del quinquennio di  durata  della  Camera  dei
deputati.  Per  cessazione  delle  funzioni  si  intende  l'effettiva
astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito,  preceduta  dal
trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del  comando  ovvero  dal
collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data  della
prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 11, comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361.  In
caso di scioglimento della Camera dei deputati, che  ne  anticipa  la
scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilita'  non
ha effetto se le funzioni  esercitate  sono  cessate  entro  i  sette
giorni  successivi  alla  data  di  pubblicazione  del   decreto   di
scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361. 
 
          Note all'art. 1485:
             -  Il  testo  degli  artt.  11  , secondo comma, e 7 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
          361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
          per  la  elezione  della  Camera  dei deputati), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale del 3 giugno 1957, n. 139, e' il
          seguente:
             «Lo  stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
          della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.».
             «Art.  7  (T.U.  5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16
          maggio 1956, n. 493, art. 2).
             Non sono eleggibili:
              a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
              b) i presidenti delle Giunte provinciali;
              c)  i  sindaci  dei Comuni con popolazione superiore ai
          20.000 abitanti;
              d)  il  capo  e vice capo della polizia e gli ispettori
          generali di pubblica sicurezza;
              e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
              f)  il  Rappresentante  del  Governo  presso la Regione
          autonoma  della  Sardegna, il Commissario dello Stato nella
          Regione  siciliana, i commissari del Governo per le regioni
          a  statuto  ordinario,  il  commissario  del Governo per la
          regione   Friuli-Venezia   Giulia,   il   presidente  della
          Commissione  di coordinamento per la regione Valle d'Aosta,
          i  commissari  del  Governo  per  le  province  di Trento e
          Bolzano,  i  prefetti  e  coloro  che  fanno  le veci nelle
          predette cariche;
              g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
              h)   gli   ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli
          ufficiali  superiori  delle Forze armate dello Stato, nella
          circoscrizione del loro comando territoriale.
             Le  cause  di ineleggibilita' di cui al primo comma sono
          riferite  anche  alla  titolarita' di analoghe cariche, ove
          esistenti,  rivestite presso corrispondenti organi in Stati
          esteri.
             Le  cause  di  ineleggibilita',  di  cui  al  primo e al
          secondo  comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate
          siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
          scadenza   del  quinquennio  di  durata  della  Camera  dei
          deputati.
             Per  cessazione  dalle  funzioni  si intende l'effettiva
          astensione  da  ogni  atto  inerente all'ufficio rivestito,
          preceduta,  nei  casi previsti alle lettere a), b) e c) del
          primo  comma  e  nei  corrispondenti  casi disciplinati dal
          secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni
          e,  negli  altri  casi,  dal  trasferimento,  dalla  revoca
          dell'incarico  o  del  comando  ovvero  dal collocamento in
          aspettativa.
             L'accettazione  della  candidatura comporta in ogni caso
          la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a),
          b) e c).
             Il  quinquennio  decorre dalla data della prima riunione
          dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art.
          11.
             In  caso  di scioglimento della Camera dei deputati, che
          ne  anticipi  la  scadenza  di  oltre centoventi giorni, le
          cause  di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le
          funzioni  esercitate  siano  cessate  entro  i sette giorni
          successivi  alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
          scioglimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.».