Art. 1488
         Collocamento in aspettativa e trattamento economico

1.  Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento
nazionale  e nei consigli regionali e' collocato obbligatoriamente in
aspettativa  non  retribuita  ai  sensi  dell'articolo 68 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.  Al  personale  militare  eletto  alle  cariche  amministrative si
applica  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare.
3.  I  militari  che  non  sono membri del Parlamento e sono chiamati
all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati
in  aspettativa  per  il  periodo durante il quale esercitano le loro
funzioni.
4.   Il  trattamento  economico  del  personale  militare  eletto  al
Parlamento  europeo,  al Parlamento nazionale, ai consigli regionali,
ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato e'
disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o
amministrative e' disciplinato dagli articoli 903 e 904.
 
          Note all'art. 1488:
             -  Il  testo  dell'art.  68,  del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
          106, e' il seguente:
             «Art.  68 (Aspettativa per mandato parlamentare). - 1. I
          dipendenti   delle   pubbliche  amministrazioni  eletti  al
          Parlamento  nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli
          regionali  sono  collocati in aspettativa senza assegni per
          la   durata   del  mandato.  Essi  possono  optare  per  la
          conservazione,  in  luogo  dell'indennita'  parlamentare  e
          dell'analoga    indennita'   corrisposta   ai   consiglieri
          regionali,  del  trattamento  economico in godimento presso
          l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
          medesima.
             2.  Il  p[D1]eriodo  di  aspettativa  e'  utile  ai fini
          dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza
          e di previdenza.
             3.  Il  collocamento  in  aspettativa  ha luogo all'atto
          della  proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i
          Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
          di    appartenenza   degli   eletti   per   i   conseguenti
          provvedimenti.
             4.  Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.».
             -  Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali) e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000,
          n. 227.