Art. 1488 Collocamento in aspettativa e trattamento economico 1. Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali e' collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare. 3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni. 4. Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato e' disciplinato dalla normativa vigente. 5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o amministrative e' disciplinato dagli articoli 903 e 904.
Note all'art. 1488: - Il testo dell'art. 68, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, e' il seguente: «Art. 68 (Aspettativa per mandato parlamentare). - 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 2. Il p[D1]eriodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.». - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227.