Art. 668. Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita' sufficiente per uso potabile. La norma di cui al comma precedente e' estesa alle lavorazioni a cielo aperto quando, avuto riguardo alla natura delle lavorazioni ed alla distanza del piu' vicino posto di approvvigionamento di acqua potabile, l'ingegnere capo ne riconosca la necessita'.