Art. 668. 
 
    Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a 
  disposizione dei lavoratori acqua in quantita' sufficiente per  uso
  potabile. 
    La norma di cui al comma precedente e' estesa alle lavorazioni a 
  cielo aperto quando, avuto riguardo alla natura  delle  lavorazioni
  ed alla distanza del piu' vicino  posto  di  approvvigionamento  di
  acqua potabile, l'ingegnere capo ne riconosca la necessita'.