(CODICE CIVILE-art. 2436)
                             Art. 2436. 
 
            (Deposito e iscrizione delle modificazioni). 
 
  Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto  costitutivo
devono essere depositate e iscritte a  norma  del  primo,  secondo  e
terzo comma dell'art. 2411. 
 
  Le  modificazioni  dell'atto  costitutivo,  fino  a  che  non  sono
iscritte, non possono essere opposte ai terzi, a meno  che  si  provi
che questi ne erano a conoscenza.