Art. 2437. (Diritto di recesso). I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societa', o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla societa' e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende piu' gravoso l'esercizio.