(CODICE CIVILE-art. 2437)
                             Art. 2437. 
 
                        (Diritto di recesso). 
 
  I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il  cambiamento
dell'oggetto o del tipo della societa', o il trasferimento della sede
sociale all'estero hanno diritto di  recedere  dalla  societa'  e  di
ottenere il rimborso delle proprie azioni, secondo  il  prezzo  medio
dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in  borsa,  o,  in  caso
contrario, in  proporzione  del  patrimonio  sociale  risultante  dal
bilancio dell'ultimo esercizio. 
 
  La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata
dai  soci  intervenuti  all'assemblea  non  oltre  tre  giorni  dalla
chiusura di questa, e dai soci non  intervenuti  non  oltre  quindici
giorni dalla data dell'iscrizione della  deliberazione  nel  registro
delle imprese. 
 
  E' nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso  o  ne  rende
piu' gravoso l'esercizio.