(CODICE CIVILE-art. 2437 sexies)
                          Art. 2437-sexies. 
 
                     (( (Azioni riscattabili).)) 
 
  ((Le  disposizioni  degli  articoli  2437-ter  e   2437-quater   si
applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie  di  azioni
per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte  della
societa' o dei soci. Resta salva in  tal  caso  l'applicazione  della
disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.))