(CODICE CIVILE-art. 2439)
                             Art. 2439. 
 
                   (Sottoscrizione e versamenti). 
 
  I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione  devono,  all'atto
della sottoscrizione, versare almeno i tre decimi del valore nominale
delle azioni sottoscritte. 
 
  Se l'aumento di capitale  non  e'  integralmente  sottoscritto  nel
termine previsto  dalla  deliberazione,  i  sottoscrittori  non  sono
liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione  stessa
non sia altrimenti disposto.