(CODICE CIVILE-art. 2440)
                             Art. 2440. 
 
                      (Conferimenti in natura). 
 
  Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento  in  natura,
si applicano le disposizioni degli articoli 2254 e 2343. Se l'aumento
di capitale avviene mediante  conferimento  di  crediti,  si  applica
l'art. 2255.